E’ poco nota ai non addetti ai lavori la querelle infinita che attanaglia i vari “psicopersonaggi” (psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, psichiatri, neuropsichiatri, psi questo psi quell’altro!). Con quale titolo posso qualificarmi? Cosa posso fare cosa non? E’ un dibattito ormai trentennale ed a dir il vero non poco asfissiante. Basta circumnavigare tra i vari forum e mailing list per rendersene conto.
Ma un fulmine al ciel sereno sembra aver, se non messo ordine nella zuffa identitaria, almeno chiarito un po’ la posizione della “povera psicoanalisi” che ne subisce di ogni e che sempre più spesso viene data per morta.
Udite udite gente! Sul sito dell’Ordine della Lombardia, una new davvero molto interessante è stata pubblicata. Interessante naturalmente per chi, come me è appassionato di psicoanalisi. “La tesi sostenuta – cito – è che la legge Ossicini non detta norme sulla psicoterapia in genere, ma solo sulla psicoterapia praticata da medici e psicologi, da ciò deriva che gli psicoanalisti, anche se non medici e non psicologi, possono fregiarsi di tale titolo, indicando la scuola di appartenenza e senza incorrere in esercizio abusivo della professione”. Ad argomentare tale questione c’è l’autorevole parere dell’Avv. Galgano che – cito – “grazie alla sua fama, difficilmente viene contestato in sede di giudizio”.
Per chi volesse cimentarsi nella lettura del parere pro veritate dell’illustre Avvocato può farlo qui
Devo confessare che, nonostante i tanti anni passati sui libri per la laura in psicologia, i mille tirocini, l’esame di stato e la specializzazione (in corso) in psicoterapia (tutto questo dopo una laurea i Filosofia!), provo un certo piacere nel vedere che sarebbe possibile fregiarsi del titolo di Psicoanalista, ed esercitare tale professione, senza essere per forza medico o psicologo!
Fonte: opl.it (Internet). Milano: Sedicenze: i titoli professionali; 2010 (consultato 27 ottobre 2010). Disponibile all’indirizzo http://www.opl.it/news/leggi.asp?ART_ID=6899